COPERTURA ASSICURATIVA E SANZIONI

Un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.

Dopo l’approvazione della Camera anche il Senato, in data 23 dicembre 2021, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo, approvandolo, in via definitiva, in sede di conversione in legge del DL 152/2021: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Tra le misure adottate, un’importante novità per tutti i professionisti sanitaria decorrere dal triennio formativo 2023-2025chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Quanto sopra è stato specificatamente previsto da un emendamento all’articolo 38-bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

In sintesi, l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di  ECM, sistema attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato  per rispondere alle necessità dei pazienti, al proprio sviluppo professionale ed alle continue esigenze del Servizio Sanitario.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

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