PEC OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI E IMPRESE, PREVISTE SANZIONI E SOSPENSIONI
La
casella di posta elettronica certificata (Pec) è un obbligo per i professionisti e ora chi non ce l'ha rischia la
sospensione dell'attività. Ecco cosa prevedono le nuove regole Che la
casella di posta elettronica certificata (Pec) sia un obbligo per i
professionisti si sa. Ma da adesso chi non ce l'ha rischia la sospensione
dell'attività. Lo prevede l'articolo 37 del decreto-legge Semplificazioni varato
dal governo il 16 luglio. Il decreto mira a dotare tutti gli italiani di un
domicilio digitale per i rapporti con la pubblica amministrazione e un
identificativo unico per accedere ai servizi di pubblica utilità anche di
gestori privati. Dal 28 febbraio 2021, per identificare i cittadini che
accedono ai loro servizi online le pubbliche amministrazioni utilizzeranno solo
o la carta di identità elettronica, per chi ce l'ha, o lo Spid-Sistema pubblico
di identità digitale, identificativo rilasciato da enti accreditati oggi
adoperato da circa 6 milioni di italiani. Per dialogare con Inps, Agenzia delle
Entrate etc, si potrà usare le vecchie credenziali di cui si è in possesso fino
al 30 settembre 2021, dal 28 febbraio però niente nuovi password e Pin. Le amministrazioni
che arrivano in ritardo al traguardo del 28/2 perdono un 30% della retribuzione
di risultato. Per medici e farmacisti non in regola l'impellenza è adeguarsi.
Obblighi per professionisti e imprese
Per i professionisti - Tutti gli iscritti ad Albo ad oggi devono aver comunicato a norma di codice dell'amministrazione digitale (legge 82 del 2005) la Pec all'Ordine. Chi non lo ha fatto va diffidato dall'ordine stesso ad adempiere entro 30 giorni, e se non ottempera, il Collegio dovrà sospenderlo dall'Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Rischiano il commissariamento gli ordini che non pubblichino l'elenco "riservato" (consultabile solo online dalle Pa) con gli identificativi degli iscritti e la relativa Pec, o rifiutino di comunicarne i dati o non girino gli stessi dati all'indice nazionale Ini-Pec degli indirizzi di posta certificata degli iscritti. Una nota della Federazione degli Ordini dei farmacisti firmata richiama l'attenzione di tutti gli Ordini sulla necessitaÌ di inviare tempestivamente la diffida agli iscritti che non abbiano comunicato l'indirizzo Pec, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.Per le imprese - Entro il 1° ottobre tutte le società dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto pena sanzione fino a 2064 euro (articolo 2630 del codice civile). L'ufficio del registro delle imprese irroga la sanzione ed assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip. Se rileva un domicilio digitale inattivo, il Registro Imprese chiede alla società di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e in caso di silenzio cancella l'indirizzo dal registro ed avvia procedura sanzionatoria.
Iscrizione del domicilio digitale: ecco la procedura
Nuove iscrizioni - Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale. L'ufficio del Registro imprese che riceve una domanda d'iscrizione di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale non irroga subito la sanzione ma sospende la domanda in attesa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano indicato al Registro imprese competente il proprio domicilio digitale devono farlo entro il 1° ottobre 2020 pena sanzione.